La valutazione del rischio incendio è fondamentale per garantire la sicurezza nel luoghi di Lavoro perché determina il livello di esposizione al rischio, ovvero, esprime la probabilità che un incendio possa divampare e le probabili conseguenze.
Grazie a questa valutazione iniziale è possibile individuare le misure di sicurezza da adottare per diminuire le probabilità d’innesco e propagazione di un incendio.
FT Consulting “classifica l’Azienda in base al rischio d’incendio e verifica l’adeguatezza dei luoghi di lavoro alla normativa”. Inoltre da tale classificazione deriveranno, anche gli specifici obblighi del Datore di Lavoro “per quanto concerne le modalità di addestramento antincendio della propria squadra di emergenza”. Infatti Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’esigenza, una volta valutato il rischio incendio in Azienda, di “predisporre un apparato permanente composto di addetti che si occupino di: ispezionare gli ambienti di lavoro, identificarne i pericoli e agire adeguatamente in caso di sviluppo di un focolaio o, più generalmente, di intervenire al verificarsi di un’emergenza, anche se di natura diversa dall’incendio (terremoti, crolli, allagamenti, ecc.)”.
La valutazione globale del rischio incendio prevede i seguenti passaggi:
- Studio delle caratteristiche del sistema;
- Identificazione dei possibili scenari d’incendio;
- Identificazione delle conseguenze;
- Valutazione delle diverse conseguenze per ogni evento.
In base alla valutazione dei rischi effettuata è possibile classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie: basso, medio o elevato.
- Luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso: “s’intendono a rischio d’incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio d’incendio ed in cui, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si considerano luoghi a rischio d’incendio basso, quei luoghi non classificabili a rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di un’eventuale propagazione”;
- Luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio: “si intendono a rischio d’incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Sono riportati nell’allegato IX del d.m. 10 marzo 1998, esempi di luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio. Si considerano, ad esempio, luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio: le attività comprese nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 con l’esclusione delle attività classificate a rischio d’incendio elevato; i cantieri temporanei e mobili ove si conservano e si utilizzano sostanze infiammabili ovvero ove si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto”;
- Luoghi di lavoro a rischio d’incendio elevato: si intendono a rischio d’incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d’incendio basso o medio. Si considerano luoghi a rischio d’incendio elevato i luoghi in cui sono utilizzati prodotti infiammabili, ovvero ove risultano depositate o manipolate sostanze e materiali altamente infiammabili in grandi quantità. Si rimanda all’allegato IX, punto 9.2, del d.m. 10 marzo 1998. Si consideri che, secondo la normativa vigente, un luogo di lavoro può essere definito ‘ad elevato rischio d’incendio’ anche per la sola presenza di un contenitore di liquido altamente infiammabile, laddove questo non sia correttamente conservato e non siano state poste in essere le dovute misure precauzionali finalizzate alla riduzione del rischio incendio.