La formazione dei dirigenti per la sicurezza sul lavoro, così come definito dall’Art.2 c.1, lettera d) del D.Lgs.81/08 e s.m.i., in riferimento a quanto previsto dall’Art.37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., sostituisce integralmente l’obbligo della formazione prevista per i lavoratori.
Il percorso formativo progettato per i dirigenti, in conformità con quanto sancito dal nuovo Accordo Stato Regioni del Dicembre 2011, è strutturato in quattro moduli con durata minima di 16 ore:
La formazione dei dirigenti per la sicurezza sul lavoro può essere programmata e deve essere completata nell’arco temporale dei dodici mesi.
Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, deve essere sostenuta una prova di verifica (colloquio o test) con lo scopo di accertare l’apprendimento delle tematiche inerenti la normativa vigente ed il possesso delle competenze tecniche e professionali.
L’attestato di frequenza e superamento della prova di verifica prevede i seguenti contenuti minimi, nel pieno rispetto delle richieste del nuovo Accordo Stato Regioni:
La formazione dei dirigenti per la sicurezza sul lavoro può essere svolta interamente in modalità FAD (o e-Learning) .
I dirigenti aziendali hanno comunque l’obbligo di aggiornamento quinquennale pari ad un totale di 6 ore, anche questo usufruibile in FAD.
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