Il Medico Competente (MC) deve istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Il 26 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute che definisce i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’Art. 40 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare sono stati definiti i nuovi contenuti dell’Allegato 3A (contenuti della cartella sanitaria e di rischio) e contestualmente dell’Allegato 3B (contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
A differenza del precedente, il nuovo Allegato 3A non è un modulo da compilare, ma un vero e proprio elenco di contenuti suddiviso in 4 parti:
Fa parte integrante dello stesso Allegato 3A anche una sezione riguardante i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione: si tratta di un punto che, ancorché non specificatamente previsto dall’art. 40, comma 2 bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., introduce alcuni elementi di chiarezza in ordine alle modalità di comunicazione scritta del giudizio di idoneità di cui all’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Rispetto ai contenuti del “vecchio Allegato 3A”, non è più previsto che si specifichi o riporti quanto segue: nominativo del Medico Curante; se la cartella è istituita per la prima volta, per esaurimento del documento precedente o per altri motivi; il numero delle pagine di cui è composta la cartella; la firma del Datore di Lavoro; la firma per presa visione del lavoratore.
La cartella sanitaria e di rischio (predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) deve riportare i fattori di rischio a cui il lavoratore è esposto e, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.
La comunicazione scritta del giudizio di idoneità deve recare la firma del lavoratore all’atto del rilascio del giudizio di idoneità (ad es.: idoneo; idoneo con prescrizioni; idoneo con limitazioni; inidoneo temporaneamente; inidoneo permanentemente); esso deve essere anche consegnato all’interessato.
La firma del lavoratore dovrà attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.
E’ infatti ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così modificato dall’art. 26, comma 9, del D.Lgs. 106/2009).
Per quanto concerne l’Allegato 3B recante “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori“, il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 9 luglio 2012 specifica che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici deve essere effettuata dal MC (unicamente in via telematica) entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento.
Il termine per la trasmissione delle informazioni, secondo le disposizioni transitorie di cui all’Art. 4 del decreto di cui all’Allegato 3B, è il 30 giugno 2013.
La cartella sanitaria deve essere conservata, nel rispetto del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo concordato al momento della nomina del MC.
Alla cessazione del rapporto di lavoro il MC deve consegnare una copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore al quale deve fornire, inoltre, le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
L’originale della cartella sanitaria deve essere conservata (nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali) a cura del Datore di Lavoro per almeno 10 anni.