La sorveglianza sanitaria in azienda si attua principalmente attraverso:
L’art. 15 del D.Lgs. 81/08 elenca tra le misure di tutela della salute sui Luoghi di Lavoro:
Queste due fondamentali misure sono verificate dalla sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente.
L’Art. 18, c.1 lett a), del D.Lgs. 81/08 obbliga, in tutti i casi previsti dal decreto, il Datore di Lavoro a nominare il medico competente per attivare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli ulteriori adempimenti previsti, tra i quali collaborare nella valutazione dei rischi ed essere presente alla riunione periodica.
L’Art. 41 (sorveglianza sanitaria) indica in quali casi deve essere attuata la sorveglianza sanitaria:
Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
In ogni caso ne venga individuata la necessità dall’esito della valutazione dei rischi.
Quest’ultimo punto è stato sottolineato anche dal D.Lgs. 106/09, e da successive interpretazioni giurisprudenziali in materia.
Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Tutto ciò deve essere individuato nel documento di valutazione dei rischi.